TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita, nel rispetto del D. Leg. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “ APS I Comici di Talia” di seguito detta “Associazione”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro.
L’acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inserito/a nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente pro tempore.
La sede può essere trasferita, sia nell’ambito della stessa città, che in altre città e, il trasferimento, non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è stabilita a tempo illimitato.
Art. 4 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Art. 5 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Art. 6 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Art. 7 – Finalità e scopi
L’Associazione “I Comici di Talia” non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. La sua attività è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati. Essa ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita culturale attraverso ogni espressione dello spettacolo e di promuovere la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito, nonché l’utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Si propone di favorire lo sviluppo e di promuovere iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale. E’ un’associazione di promozione sociale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nei vari campi di interesse e dei fini perseguiti. Promuove l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza e le pari opportunità; ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale. L’Associazione “I Comici di Talia” promuove, altresì, tutte quelle azioni di formazione e aggiornamento tese ad arricchire ed ampliare la professionalità del personale docente della scuola e degli studenti attraverso ricerche, studi, sperimentazioni corsi di aggiornamento, convegni e seminari, visite, incontri a livello nazionale e internazionale, anche nell’ambito del piano dell’offerta formativa del MIUR. L’Associazione “I Comici di Talia” intende, altresì, concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorendo la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale. Promuove la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipa alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, sotto l`aspetto storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all`estero. Svolge, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Nei confronti degli enti associati promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica. L’associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell’editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in seguito denominato “C.T.S.” (Codice del terzo settore) lettere -D- F – G – I – L – R – V – W – Z. Il Comitato Direttivo, quale Organo amministrativo, è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale (ad oggi non ancora pubblicato), come definito dal medesimo art. 6. Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio. L’Associazione “I Comici di Talia”, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali e internazionali che perseguono i suoi stessi fini; promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione opera nel territorio italiano e, sporadicamente, potrà essere ospite di manifestazioni e/o iniziative estere.
TITOLO SECONDO
SOCI
Art. 8 – I soci
Sono soci dell’Associazione:
– tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. Accolta la richiesta di associazione, il richiedente si intende associato con tutti i diritti ed i doveri derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti che fanno parte integrante di questo statuto, dal Codice Etico e dalle norme in materia. La qualità di Socio, per quelli ordinari, diventa effettiva solo al momento del pagamento della quota sociale. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Gli associati devono versare le quote associative annuali entro il primo mese di ogni anno ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione è frazionabile in dodicesimi a seconda del periodo di validità.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
Art. 9 – Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto:
– di partecipare alle Assemblee (se in regola con l’iscrizione e il pagamento della quota associativa annuale);
– di votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per nomina degli organi dell’istituzione;
– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– di usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
I soci sono obbligati:
– a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
– a pagare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
– a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, in modo personale e spontaneo.
Possono essere rimborsate ai soci soltanto le spese sostenute, secondo opportuni parametri, validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea. Ai Soci, in definitiva, si applica la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La qualità di socio si perde per:
– dimissioni volontarie;
– mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
– morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
– mancata partecipazione alla vita dell’Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
– mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l’Associazione;
– indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
Il Direttivo dell’Associazione avrà possibilità di nominare soci onorari persone meritevoli e che hanno dato un contributo significativo al raggiungimento degli scopi associativi. Detti soci avranno pari diritto dei soci ordinari, compreso il diritto di voto ed escluso il pagamento della quota associativa.
Art. 10 – Dipendenti e collaboratori
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro (dipendente, autonomo o di collaborazione).
L’Associazione può assumere dipendenti o utilizzare collaboratori, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
TITOLO TERZO
ORGANI SOCIALI
Art. 11 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– Il Presidente;
Art. 12 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno;
L’Assemblea è convocata inoltre:
– quando il Presidente lo ritenga opportuno, dandone preavviso almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano e controfirmata per ricevuta o con mezzo telematico certificato (fax, email);
– quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati con diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole della metà più uno degli associati.
Le assemblee potranno potranno svolgersi o con presenza fisica dei soci nella sede e luogo di convocazione oppure online con il supporto di tecnologie video e/o audio offerte dal web.
Art. 13 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio sindacale (o dei revisori dei conti o del revisore unico, -ove previsto-);
– eleggere i componenti del Collegio dei probiviri (se previsto);
– approvare il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni).
L’Assemblea straordinaria:
– delibera le modifiche dello statuto;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione, stabilendo la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’art. 27 seguente;
Art. 14 – Rappresentanza dei soci in Assemblea
– Ciascun associato ordinario o onorario ha diritto ad un voto;
– ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato senza limiti di numero. Un associato può rappresentare più associati.
Art. 15 – Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice (se nominato), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Verifica inoltre la regolarità della sua convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano possono variare nel numero, da tre a cinque.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Esso predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.
Art. 17 – Presidente
Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest’ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.
Art. 18 – Segretario/Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro soci;
– cura la corrispondenza;
– è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Associazione;
– è a capo del personale.
Art. 19 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
TITOLO QUARTO
RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
Art. 20 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
– contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
– contributi dei privati;
– contributi di enti, pubblici e privati;
– attività marginali di carattere commerciale;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– rendite di beni mobili e immobili pervenute all’Associazione a qualsiasi titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Segretario /Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall’Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 22 – Beni immobili, mobili e altri beni
L’Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.
Art. 23 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
L’Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.
Art. 24 – Esercizio sociale
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
Art. 25 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 26 – Modificazioni dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione.
Esso può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione con maggioranza dei 2/3.
Art. 27 – Regolamento interno
L’Assemblea, facoltativamente, approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fin quando non sia modificato o soppresso dall’Assemblea medesima.
Art. 28 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria che si obbliga a devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art. 29 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico vigente.