lo statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“APS I COMICI DI TALIA”

TITOLO PRIMO – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

È costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice Civile e della normativa vigente in materia, l’Associazione del Terzo Settore denominata “APS I Comici di Talia”, di seguito indicata come “Associazione”. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, è retta e opera secondo principi democratici e non persegue, in alcun modo, fini di lucro. L’acronimo APS e la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” integrano a tutti gli effetti la denominazione, e vengono utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni forma di comunicazione con il pubblico.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha la propria sede legale nel Comune deciso dall’Assemblea dei soci, e attualmente presso la residenza del Presidente pro tempore. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta una modifica dello statuto, ma genera l’obbligo di comunicazione tempestiva agli uffici competenti e agli enti registratori.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo illimitato.

Art. 4 – Statuto e Regolamenti

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Assemblea dei soci può deliberare l’adozione di un eventuale regolamento interno per disciplinare gli aspetti organizzativi e gestionali più specifici non previsti nel presente testo.

Art. 5 – Efficacia dello statuto

Il presente statuto vincola alla sua rigorosa osservanza tutti gli associati, costituendo la regola fondamentale di comportamento per lo svolgimento di ogni attività associativa.

Art. 6 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto deve essere interpretato secondo le regole stabilite per i contratti in generale e secondo i criteri indicati dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile.

Art. 7 – Finalità e attività di interesse generale

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, mediante l’apporto prevalente delle attività di volontariato dei propri soci.

Lo scopo principale è stimolare e sostenere la crescita culturale della collettività attraverso ogni espressione dello spettacolo, promuovendo la diffusione dell’arte teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo consentito, nonché il recupero e la gestione di spazi teatrali o idonei alla rappresentazione. L’Associazione intende porsi come luogo di incontro, aggregazione e formazione artistico-culturale, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione tramite collaborazioni stabili con persone, enti e altre associazioni.

L’azione sociale si muove nel pieno rispetto delle pari opportunità e ripudia ogni forma di discriminazione fondata su età, genere, condizioni socio-economiche o deficit fisici e psichici. L’ente promuove inoltre la formazione e l’aggiornamento del personale docente e degli studenti mediante ricerche, seminari e corsi, operando anche in sinergia con il ministero competente. Nel quadro dei valori costituzionali, favorisce la cultura della pace, la solidarietà internazionale, la protezione civile e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale della Nazione.

Per il concreto raggiungimento di tali mete, l’Associazione esercita in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

  • Lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • Lettera g): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  • Lettera i): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
  • Lettera r): accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
  • Lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • Lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  • Lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle appena elencate, a patto che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione di tali attività è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale rispetterà i criteri e i limiti stabiliti dai decreti ministeriali vigenti, dandone espressa menzione nella relazione di missione o nei documenti di bilancio.

L’ente può infine realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7 del Codice del Terzo Settore. L’attività si svolge prevalentemente sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di partecipare a manifestazioni e scambi culturali all’estero.

TITOLO SECONDO – SOCI

Art. 8 – Ammissione dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per il mantenimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale. Possono chiedere di fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore che ne condividano le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Se il richiedente è un ente, questo deve essere rappresentato dal proprio legale rappresentante o da un delegato.

La richiesta di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull’istanza nel corso della prima riunione utile. L’adesione diventa effettiva con il pagamento della quota associativa annuale, la quale deve essere regolarizzata inderogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno per i soci già iscritti. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione entro sessanta giorni e comunicarla all’interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima convocazione utile. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, essendo espressamente esclusa ogni forma di partecipazione limitata nel tempo. La quota associativa è annuale, non è rivalutabile e non può essere trasmessa a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. In deroga al principio di annualità, la quota associativa è frazionabile in dodicesimi esclusivamente per il primo anno assoluto di iscrizione di un nuovo socio, in base al mese di effettivo ingresso.

Art. 9 – Diritti, doveri e perdita della qualifica di socio

Tutti i soci godono degli stessi diritti e di una parità di trattamento all’interno dell’Associazione. I soci in regola con il versamento della quota annuale hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto per l’approvazione del bilancio, delle modifiche statutarie e dei regolamenti, e di candidarsi alle cariche sociali. Ciascun socio ha inoltre il diritto di esaminare i libri sociali, formulando una richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà la consultazione presso la sede legale.

Chiunque partecipi alle attività, ai progetti, ai laboratori e alle produzioni dell’Associazione deve essere regolarmente iscritto nel libro dei soci e trovarsi in posizione di assoluta regolarità con i versamenti delle quote associative e di ogni altro contributo dovuto.

I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, a corrispondere regolarmente la quota associativa entro i termini e a collaborare attivamente al raggiungimento degli scopi istituzionali.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Presidente, per decesso o estinzione dell’ente associato, oppure per esclusione e morosità. Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine perentorio del 31 gennaio comporta l’immediata decadenza automatica dell’associato, con la conseguente perdita della qualità di socio per morosità, senza necessità di formale messa in mora. L’esclusione viene invece deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che gravi ripetutamente con comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione o che non adempia ai doveri statutari. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all’interessato, che può ricorrere all’Assemblea entro trenta giorni dalla notifica. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate né attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell’ente.

Si decade altresì dalla qualità di socio ordinario qualora risulti, sulla base di idonea documentazione sanitaria o di evidenti condizioni oggettive, una totale incompatibilità fisica con le attività dell’ente, ovvero per mancata copertura assicurativa federale, laddove tali condizioni espongano il soggetto o l’ente a rischi concreti per la sicurezza. Tale provvedimento è adottato con delibera motivata dal Consiglio Direttivo, previa possibilità per il socio di essere ascoltato o presentare memorie difensive, e contro di esso è ammesso ricorso all’Assemblea entro trenta giorni dalla notifica. Al fine di salvaguardare il legame con la compagnia, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire contestualmente al soggetto la qualifica di Socio Onorario, mantenendone intatto il diritto di voto e l’iscrizione nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare soci onorari le persone che hanno offerto contributi straordinari alla vita dell’Associazione. Detti soci avranno pari diritto dei soci ordinari, compreso il pieno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali, ed escluso il pagamento della quota associativa annuale. Ai fini della validità delle assemblee, i soci onorari vengono computati per il calcolo del quorum costitutivo e del numero legale solo se effettivamente presenti di persona o per delega conferita a norma del presente statuto.

Art. 10 – Volontari, dipendenti, collaboratori ed obbligo assicurativo I soci che svolgono attività di volontariato prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e per soli scopi di solidarietà. L’Associazione assolve all’obbligo di legge di stipulare e mantenere attiva una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, mediante la regolare affiliazione dell’ente e il tesseramento dei singoli soci alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), in piena conformità con l’articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La partecipazione attiva alle attività pratiche, alle prove, all’allestimento scenico, al facchinaggio e alle trasferte della Compagnia Teatrale è tassativamente condizionata alla regolare emissione della copertura assicurativa federale.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e dalle norme di legge vigenti, essendo vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio.

L’Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario al fine di assicurare il regolare funzionamento delle attività o per qualificare e specializzare le proprie iniziative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà superare il cinquanta per cento del numero dei volontari, oppure il cinque per cento del numero complessivo degli associati, in piena armonia con i limiti quantitativi imposti dall’articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO TERZO – ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi stabili dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

L’elezione degli organi avviene secondo criteri di massima democraticità, garantendo l’elettorato attivo e passivo a tutti i soci maggiorenni in regola con i contributi.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario. L’Assemblea viene inoltre convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione deve essere comunicata ai soci almeno dieci giorni prima della riunione mediante avviso scritto spedito via posta cartacea, posta elettronica oppure attraverso applicazioni di messaggistica istantanea ed applicativi telematici (quali, a titolo esemplificativo, WhatsApp o strumenti analoghi inviati ai recapiti ufficiali forniti dai soci). L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione. Le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi sia mediante presenza fisica dei partecipanti sia in modalità telematica, attraverso strumenti di videoconferenza che garantiscano l’identificazione dei presenti e la loro partecipazione attiva.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati computabili, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche dello statuto, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati computabili e il voto favorevole dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 13 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni inderogabili:

  • Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l’Organo di controllo o il Revisore legale dei conti;
  • Approva il bilancio d’esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sui ricorsi presentati dai soci in merito al diniego di ammissione o ai provvedimenti di esclusione;
  • Approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 14 – Voto e Rappresentanza in Assemblea

Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con la quota annuale ha diritto a un solo voto. I soci che siano enti del Terzo Settore esprimono il proprio voto attraverso il proprio legale rappresentante o un delegato permanente.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ai fini della validità della delega scritta, la stessa può essere legittimamente trasmessa dal socio delegante anche mediante riproduzione informatica digitale o fotografica (quali messaggi di chat o allegati WhatsApp) inviata ai canali ufficiali dell’Associazione, purché rechi la firma autografa e sia chiaramente leggibile. Nessun socio può ricevere più di tre deleghe nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento, in conformità con i limiti generali previsti dall’articolo 24 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un apposito verbale redatto dal Segretario, o da un segretario nominato per l’occasione, e firmato dal Presidente della riunione. I verbali sono conservati nel registro delle assemblee e rimangono a disposizione di tutti i soci che desiderino consultarli.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, sono stabiliti nel numero fisso di 4 (quattro) membri.

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all’Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità di voti nelle deliberazioni dell’organo amministrativo, prevale il voto del Presidente, determinando l’approvazione del provvedimento.

Esso predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, a maggioranza dei voti, e dura in carica quanto lo stesso Consiglio. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento generale dell’ente. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, o dal consigliere più anziano per iscrizione associativa.

Art. 18 – Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario e di un Tesoriere, cariche che possono essere cumulate in una sola persona. Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la tenuta del registro dei soci, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea e gestisce la corrispondenza dell’ente. Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, tiene la contabilità, conserva i documenti giustificativi di spesa e predispone la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo interamente gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per ragioni d’ufficio, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere assembleari.

TITOLO QUARTO – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 20 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le risorse economiche dell’ente traggono origine da:

  • Quote associative annuali e contributi straordinari degli associati;
  • Erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti testamentari, debitamente accettati dal Consiglio Direttivo;
  • Contributi di enti pubblici, istituzioni o soggetti privati nazionali e internazionali;
  • Rimborsi derivanti da convenzioni o accordi di partenariato con le pubbliche amministrazioni;
  • Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  • Rendite patrimoniali, mobiliari o immobiliari;
  • Entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

I fondi dell’ente sono custoditi su conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione. Le operazioni finanziarie sono disposte con la firma del Presidente o del Tesoriere, secondo le deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 22 – Bilancio d’esercizio

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d’esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, oppure dal solo rendiconto di cassa qualora i proventi annuali siano inferiori ai limiti stabiliti dall’articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio deve essere chiaro, veritiero e trasparente, e deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché ogni socio possa prenderne visione. Una volta approvato, il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste dall’articolo 12 del presente statuto. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’ente, il patrimonio residuo deve essere obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe. Il parere viene richiesto dal liquidatore nominato dall’Assemblea.

Art. 24 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle relative norme di attuazione, alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e alle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico dello Stato.

Marano di Napoli, 22/06/2026

 

        Il Presidente                                                                                                Il Segretario

  Giovanni La Camera                                                                                      Nicolina Verdile  

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